Informativa sulla privacy
I tuoi diritti secondo la legge sulla privacy
Di seguito riportiamo gli articoli 7 - 8 - 9 del D.l. 30
giugno 2003 n.
196 nei quali vengono elencati i tuoi diritti in relazione alla tutela
dei tuoi dati personali.
- Art.
7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine
dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
- Art. 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche
per il
tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo
riscontro senza
ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio; b) in base alle
disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive; c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione
di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica
monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e
dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della
loro
stabilità; e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera
f),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria; f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397; g) per ragioni di giustizia, presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della
giustizia; h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui
al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli
articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h)
del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda
dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che
concerna la
rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo
soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di
decisioni
in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
- Art. 9
(Modalità di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può
essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema
in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta
può essere
formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a
cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato
può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti,
associazioni od organismi. L'interessato può,
altresì, farsi assistere
da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla
base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o
esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La
persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia
della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato è una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in
base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è
formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata,
salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni.
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